Art. 11 · Trasferimenti internazionali di fondi
Titolo IIICapo IV

Art. 11

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Trasferimenti internazionali di fondi

In vigore dal 8 mag 2001
1. Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-11