Capo III

Art. 6

Vigilanza sull'attività degli IRCCS

In vigore dal 23 giu 2001
1. Gli IRCCS pubblici e privati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentano al Ministero della sanità una appropriata relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta nel precedente anno finanziario, insieme ad un dettagliato rendiconto contabile sulla loro gestione finanziaria. 2. Il Ministero della sanità, per le valutazioni di propria competenza, può condurre nel corso del triennio indagini e verifiche sull'attività scientifica e sulla gestione amministrativo-contabile degli IRCCS. 3. Agli stessi fini il Ministero della sanità può chiedere ed acquisire, in qualsiasi momento, le informazioni e la documentazione che ritiene necessaria sull'attività di assistenza e di ricerca degli Istituti. 4. Nel caso in cui gli Istituti, pur diffidati, non provvedano ad inviare il rendiconto, il Ministero della sanità sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-6

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