Capo I
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 23 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di potestà regolamentare del Governo;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, con particolare riferimento al Titolo III relativo ai programmi di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, con particolare riguardo all';
Visti gli articoli 12, comma 2, e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 18 settembre 2000 e del 20 novembre 2000;
Acquisito il parere della Camera dei deputati e preso atto che il Senato della Repubblica non ha reso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, in seguito denominati IRCCS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-1