Capo III
Art. 5
Ripartizione delle risorse destinate alla ricerca corrente
In vigore dal 23 giu 2001
1. La ripartizione delle risorse rese disponibili per la ricerca corrente è disposta annualmente fra gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato con decreto dirigenziale:
a) a seguito di unico procedimento per gli IRCCS pubblici e privati;
b) sulla base della valutazione dei programmi triennali degli IRCCS effettuata sotto il profilo scientifico e finanziario entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei fondi e di inizio dell'attività di ricerca;
c) tenuto conto della verifica annuale, relativa a ciascun IRCCS, della qualità della produzione scientifica, dell'attività assistenziale prestata e del grado di trasferimento di attività di ricerca all'attività assistenziale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-5