Capo III

Art. 5

Ripartizione delle risorse destinate alla ricerca corrente

In vigore dal 23 giu 2001
1. La ripartizione delle risorse rese disponibili per la ricerca corrente è disposta annualmente fra gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato con decreto dirigenziale: a) a seguito di unico procedimento per gli IRCCS pubblici e privati; b) sulla base della valutazione dei programmi triennali degli IRCCS effettuata sotto il profilo scientifico e finanziario entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei fondi e di inizio dell'attività di ricerca; c) tenuto conto della verifica annuale, relativa a ciascun IRCCS, della qualità della produzione scientifica, dell'attività assistenziale prestata e del grado di trasferimento di attività di ricerca all'attività assistenziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-5

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