Capo V
Art. 9
Abrogazioni
In vigore dal 23 giu 2001
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) , comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, limitatamente alle parole "determinati secondo le indicazioni della commissione della ricerca sanitaria";
b) articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;
c) articolo 12-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente alle parole "anche al fine di garantire la qualità e l'indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di ricerca.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Veronesi, Ministro della sanità
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 334
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-9