Art. 6
Sanzioni
In vigore dal 2 feb 2001
1. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel biennio di cui all', comma 10, della legge n. 1213, il premio concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di effettiva corresponsione del premio fino al momento della sua restituzione.
2. Se la quota di cui al comma 1 non viene rispettata nel primo anno del biennio, per non più di trenta giornate di programmazione, ne è consentito il recupero nel secondo anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-13;414#art-6