Art. 1
Film d'essai
In vigore dal 2 feb 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, concernente regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto, in particolare, l', comma 11, della citata legge n. 1213 del 1965, che introduce la definizione di "film d'essai", intendendosi per tale "l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografia nazionale meno conosciuta, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia";
Rilevato che il citato , comma 11, attribuisce altresì la qualifica di "film d'essai" ai film ammessi al fondo di garanzia ed ai film di archivio, distribuiti dalla cineteca nazionale e da altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato;
Considerato che occorre determinare i criteri per il riconoscimento della qualifica di "film d'essai", fuori dai casi già previsti dalla legge, nonché adottare misure di adeguamento della regolamentazione vigente alle innovazioni normative sopravvenute;
Ritenuto, pertanto, opportuno emanare una nuova regolamentazione della materia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente regolamento:
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Film d'essai
1. La qualifica di film d'essai è attribuita ai film italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia.
2. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita:
a) ai sensi dell', comma 11, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definita "legge n. 1213", ai film ammessi al fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, nonché ai film di interesse culturale nazionale, di cui all', comma 5, della legge n. 1213, ancorchè non abbiano beneficiato del fondo di garanzia;
b) ai film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato da almeno tre anni con carattere di continuità ed a condizione che la loro prima proiezione in pubblico sia avvenuta da non meno di tre anni;
c) ai film che abbiano ricevuto l'attestato di qualità, di cui all'articolo 9 della legge n. 1213, o che siano stati presentati ufficialmente in festival o manifestazioni cinematografiche di particolare prestigio, previamente identificati dalla Commissione consultiva per il cinema.
3. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella più recente rilevazione statistica della Società italiana degli autori ed editori, ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.
4. Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film d'essai", presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica.
La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive.
5. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero dichiarare a verbale di aver già visionato l'opera, anche privatamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-13;414#art-1