Art. 5

Criteri di definizione del premio

In vigore dal 2 feb 2001
1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala delle comunità ecclesiali, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri: a) un punto per ogni giornata di programmazione di film d'essai, ed un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi; b) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale nazionale o di film d'essai prodotti in Paesi dell'Unione europea; c) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi in lingua straniera originale; d) cinque punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale, pari al 5 per cento oltre la quota prevista per legge, e fino ad un massimo di 20 punti; e) sessanta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti; f) trenta punti alla sala ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti; g) trentacinque punti per la sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti od in zona urbana periferica di comune con più di 150.000 abitanti, che dimostra il possesso di attrezzatura tecnica predisposta per l'utilizzo della tecnologia digitale satellitare. 2. Il valore del punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto. 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato entro il 30 novembre antecedente al primo anno del biennio al quale esso si applica, può essere modificata la misura dei punteggi di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-13;414#art-5

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