Art. 4
Procedimento
In vigore dal 2 feb 2001
1. Il ricevimento della domanda di cui all' equivale ad avvio del procedimento, ai sensi degli , comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, è il dirigente preposto all'ufficio di cui all', comma 1, lettera a), presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento.
3. Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio, e ne dà comunicazione agli interessati, entro i successivi quindici giorni, indicando, in caso di concessione del premio, la ulteriore documentazione eventualmente necessaria per procedere alla liquidazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-13;414#art-4