Capo IV
Art. 67
Matrimonio celebrato e unione civile costituita da altro ufficiale
In vigore dal 11 feb 2017
1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall' del codice civile o dall', richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all', con le modalità di cui all', comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-67