Capo IV
Art. 65
Imminente pericolo di vita
In vigore dal 11 feb 2017
1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o se l'unione civile è costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati o alla costituzione di unioni civili nelle ipotesi previste nel comma 1 è competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile,, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-65