Capo III

Art. 61

Comunicazione dell'opposizione

In vigore dal 30 mar 2001
1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso, da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, nè dà immediata notizia al ministro medesimo. 2. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante l'opposizione, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-61

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