Capo II

Art. 58

Omissione della pubblicazione

In vigore dal 30 mar 2001
1. Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell', primo comma, del codice civile, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall', comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all', comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-58

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