Capo II
Art. 57
Celebrazione del matrimonio
In vigore dal 30 mar 2001
1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all' del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.
2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all' anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-57