Capo II

Art. 57

Celebrazione del matrimonio

In vigore dal 30 mar 2001
1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all' del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio. 2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all' anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo