Capo II

Art. 54

Attività d'ufficio

In vigore dal 30 mar 2001
1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione. 2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all' con le modalità di cui all', comma 1.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-54

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