Titolo IX

Art. 72

Dichiarazione di morte

In vigore dal 18 dic 2025
1. La dichiarazione di morte è fatta, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata, non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto. 2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso. 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-72

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