Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 26

Malattia - Gravidanza

In vigore dal 17 ott 2000
- Malattia - Gravidanza 1. Allo specialista che si assenta per Comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi. 2. Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. 3. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-26

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