Accordo medici specialisti ambulatoriali
Art. 29
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 17 ott 2000
- Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'Azienda, sentiti i Sindacati di cui all' comma 12, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio semprechè il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell'.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi:
L. 3.000.000.000 per sinistro;
L. 2.000.000.000 per persona;
L. 1.000.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
L. 2.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
L. 300.000, giornaliere per un massimo di 300 giorni per
invalidità temporanea e con decorrenza dal 1^ giorno del mese
successivo all'inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze, sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all' comma 12 entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo.
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all' vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-29