Accordo medici specialisti ambulatoriali
Art. 21
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
In vigore dal 17 ott 2000
- Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.
2. I sindacati di cui all' commi 11 e 12 hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-21