Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 21

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

In vigore dal 17 ott 2000
- Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro 1. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia. 2. I sindacati di cui all' commi 11 e 12 hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-21

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