Accordo medici specialisti ambulatoriali
Art. 22
Diritto all'informazione
In vigore dal 17 ott 2000
- Diritto all'informazione
1. La Azienda garantisce ai sindacati di cui all' comma 12 una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto - riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza;
b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-22