Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento›Capo VI
Art. 23
Responsabilità convenzionali e violazioni
In vigore dal 17 ott 2000
- Responsabilità convenzionali e violazioni
1. In caso di violazioni degli obblighi convenzionali, ai medici incaricati ai sensi del presente Allegato N si applicano le norme di cui all' dell'Accordo nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-23-2