Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N RegolamentoCapo VI

Art. 19

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 17 ott 2000
- Aggiornamento professionale obbligatorio 1. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalità di cui all' dell'Accordo collettivo nazionale per le medicina generale, tenendo conto della specificità del settore. 2. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrisponde permesso retribuito con onere a carico delle Aziende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-19-2

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