Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento›Capo VI
Art. 20
Diritti sindacali
In vigore dal 17 ott 2000
- Diritti sindacali
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 3 ore annuali per ogni iscritto.
2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Accordo, è rilevato a livello regionale all'inizio di ogni anno sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale.
3. La segreteria nazionale del sindacato comunica congiuntamente a tutte le Regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui all'.
5. Nel caso che le riunioni dei comitati di cui all' coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni.
6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-20-2