Art. 20 · Diritti sindacali
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N RegolamentoCapo VI

Art. 20

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Diritti sindacali

In vigore dal 17 ott 2000
- Diritti sindacali 1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 3 ore annuali per ogni iscritto. 2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Accordo, è rilevato a livello regionale all'inizio di ogni anno sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica congiuntamente a tutte le Regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui all'. 5. Nel caso che le riunioni dei comitati di cui all' coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni. 6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-20-2