Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo I

Art. 15-ter

Struttura del compenso

In vigore dal 17 ott 2000
- Struttura del compenso 1. Ai sensi dell', comma 1 lettera d), del D.L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, la struttura del compenso del medico di medicina generale si articola: a) quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi capi del presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente accordo, modulata in rapporto alle classi di età individuate all'; b) una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli si spesa programmati di cui alla lettera f) dell', comma 1 del decreto legislativo sopra richiamato; c) una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste nel presente accordo e negli accordi regionali in quanto funzionali alla sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata. 2. Le modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dai successivi l, 68, e, per quanto di competenza, dagli Accordi regionali ed aziendali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-15-ter

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo