Art. 6
Conduzione di navi da passeggeri
In vigore dal 8 mar 2000
1. Può condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato l'esame di cui all', comma 7, vertente anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo C dell'allegato II.
2. L'idoneità alla conduzione di una nave da passeggeri è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul "certificato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 6
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-18;545#art-6