Art. 6

Conduzione di navi da passeggeri

In vigore dal 8 mar 2000
1. Può condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato l'esame di cui all', comma 7, vertente anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo C dell'allegato II. 2. L'idoneità alla conduzione di una nave da passeggeri è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul "certificato". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 6
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Conduzione di navi da passeggeri (Art. 6 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita', nel settore della navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo