Art. 2
Certificato
In vigore dal 8 mar 2000
1. È istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato "certificato".
2. Il "certificato" è conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1.
3. Il "certificato" è rilasciato dall'autorità competente di cui all', comma 1, lettera a).
4. Il "certificato" può essere dei seguenti tipi:
a) certificato A: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868;
b) certificato B: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di cui alla lettera a).
5. I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-18;545#art-2