Art. 4

Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato

In vigore dal 8 mar 2000
1. Per conseguire il "certificato" sia del tipo A che del tipo B, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) aver compiuto ventuno anni di età. Il "certificato" rilasciato dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai conduttori di navi aventi età inferiore è valido in Italia al compimento degli anni ventuno; b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado; c) essere fisicamente e mentalmente idoneo; avere adeguata motricità degli arti superiori ed inferiori; non presentare menomazioni tali da diminuire notevolmente la capacità lavorativa o da costituire pericolo per sè e per gli altri, nè sintomi manifesti di malattie psichiatriche e vascolari; avere, per quanto riguarda la vista, l'udito e il senso cromatico, i requisiti minimi previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332; d) aver maturato un'esperienza professionale di almeno quattro anni in qualità di membro di personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna; e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame sulle conoscenze professionali e sulle materie generali indicate nel capitolo A dell'allegato II. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono accertati mediante visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo del medici del Ministero della sanità o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, che rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneità. 3. Il titolare del "certificato" che abbia compiuto sessantacinque anni di età, nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno, deve sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorità competente che rilascia il "certificato" annota sullo stesso che il conduttore è risultato idoneo all'esito della visita medica. 4. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione, apposta dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora tale esperienza è stata acquisita sulle idrovie nazionali. 5. L'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), può essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora il corso di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza professionale è attestata mediante annotazione sul libretto personale di servizio da parte dell'autorità competente dello Stato membro. 6. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), è ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale di capitano o di capo timoniere della navigazione interna ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro anni in qualità di membro del personale di coperta su navi adibite alla navigazione marittima. 7. Gli esami di cui al comma 1, lettera e), sono sostenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche ed integrazioni, davanti alle commissioni istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia. 8. Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-18;545#art-4

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Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato (Art. 4 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita', nel settore della navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo