Art. 5
Conduzione di navi a mezzo radar
In vigore dal 8 mar 2000
1. Per poter condurre una nave a mezzo radar il conduttore della nave deve aver superato l'esame di cui all', comma 7, anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo B dell'allegato II.
2. L'idoneità alla conduzione di navi a mezzo radar è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul "certificato".
3. Ai fini di cui al comma 1 è valido in Italia anche il diploma conseguito secondo il regolamento sul rilascio dei diplomi per la conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-18;545#art-5