Titolo II›Capo VI
Art. 43
Collaudo dei lavori
In vigore dal 14 dic 1999
1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
2. Per i preventivi e gli atti di collaudo di lavori e forniture che comportino una competenza tecnica specifica può essere richiesto l'intervento degli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato.
Negli altri casi il collaudo è eseguito da un dirigente designato dal segretario generale.
3. Nel caso di importi inferiori a L. 50.000.000, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un funzionario appositamente incaricato.
4. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato lavori o stipulato il contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-43