Titolo II›Capo V
Art. 38
Inventario dei beni
In vigore dal 14 dic 1999
1. I beni mobili sono presi in carico dall'economo. La consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari.
2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;
b) il titolo e l'anno di acquisizione;
c) il luogo in cui si trovano;
d) la quantità ed il numero;
e) il valore.
3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.
4. Gli impianti fissi ed amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono iscritti in apposito elenco denominato "registro delle manutenzioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-38