Titolo IICapo V

Art. 38

Inventario dei beni

In vigore dal 14 dic 1999
1. I beni mobili sono presi in carico dall'economo. La consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari. 2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie; b) il titolo e l'anno di acquisizione; c) il luogo in cui si trovano; d) la quantità ed il numero; e) il valore. 3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa. 4. Gli impianti fissi ed amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono iscritti in apposito elenco denominato "registro delle manutenzioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-38

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