Titolo IICapo III

Art. 33

Spese di rappresentanza

In vigore dal 14 dic 1999
1. Il presidente, su proposta del segretario generale, determina la tipologia delle spese di rappresentanza che possono essere ammesse nei limiti del relativo stanziamento di bilancio. Tali spese, nell'ambito dei fini istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, devono comunque essere finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'istituzione, in occasione di incontri di lavoro del presidente, dell'ufficio di presidenza e, su apposita delega, di altri componenti del Consiglio, del segretario generale e dei dirigenti. Le spese sono di volta in volta autorizzate dal segretario generale. 2. Ai componenti di organismi collegiali non disciplinati dall'articolo 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, istituiti con delibera dell'assemblea, non residenti a Roma, in occasione della convocazione formale presso la sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-33

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