Art. 43 · Collaudo dei lavori
Titolo IICapo VI

Art. 43

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Collaudo dei lavori

In vigore dal 14 dic 1999
1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto. 2. Per i preventivi e gli atti di collaudo di lavori e forniture che comportino una competenza tecnica specifica può essere richiesto l'intervento degli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato. Negli altri casi il collaudo è eseguito da un dirigente designato dal segretario generale. 3. Nel caso di importi inferiori a L. 50.000.000, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un funzionario appositamente incaricato. 4. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato lavori o stipulato il contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-43