Titolo II›Capo VI
Art. 45
E c o n o m o
In vigore dal 14 dic 1999
1. L'economo, nominato dal segretario generale, cura:
a) gli adempimenti connessi ai procedimenti riguardanti le gare, le licitazioni e le trattative private, ed i servizi in economia;
b) gli adempimenti riguardanti la stipulazione e l'esecuzione dei contratti;
c) la custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro, segnalando al dirigente competente, con congruo anticipo rispetto ai termini per la disdetta, i contratti in scadenza;
d) la gestione dei beni immobili e mobili, provvedendo anche alla manutenzione e alla conservazione degli stessi;
e) l'acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici curando la tenuta del relativo registro di carico e scarico; il prelievo del materiale da parte dei singoli uffici avviene con richiesta scritta e firmata dal dirigente dell'ufficio richiedente;
f) la tenuta di un registro di inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione al Consiglio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-45