Capo I

Art. 8 ter

Procedura di salvaguardia dell'Unione

In vigore dal 16 mar 2017
1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all', commi 7, 8 e 9, o delle analoghe procedure svolte dalle autorità competenti degli altri Stati membri, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione. 2. Se la misura nazionale relativa a un ascensore è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che l'immissione sul mercato o l'utilizzo dell'ascensore non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'ascensore sia ritirato dal mercato. Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari a garantire il ritiro dal mercato del componente di sicurezza per ascensori non conforme. Il Ministero dello sviluppo economico informa di conseguenza la Commissione. Se la misura adottata dall'Italia è considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca. 3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all', comma 10, lettera b), del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-8-ter

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