Capo II

Art. 11

Ambito di applicazione .

In vigore dal 16 mar 2017
(Ambito di applicazione). 01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle persone allorchè gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare modifiche degli ascensori rispetto a quanto disposto dal Capo I del presente regolamento e nell'osservanza della legislazione dell'Unione europea. 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,. 2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-11

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