Capo II
Art. 11
29 / 40Ambito di applicazione .
In vigore dal 16 mar 2017
(Ambito di applicazione).
01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle persone allorchè gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare modifiche degli ascensori rispetto a quanto disposto dal Capo I del presente regolamento e nell'osservanza della legislazione dell'Unione europea.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-11