Capo I

Art. 4 octies

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 16 mar 2017
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per ascensori; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-4-octies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo