Capo I

Art. 6 bis

Procedure di valutazione della conformità degli ascensori

In vigore dal 16 mar 2017
1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte B: 1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V; 2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all'allegato X; 3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all'allegato XII. b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all'allegato XI: 1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V; 2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all'allegato X; 3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all'allegato XII. c) la conformità basata sulla verifica dell'unità per ascensori di cui all'allegato VIII; d) la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull'esame del progetto per ascensori di cui all'allegato XI. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'ascensore e la persona responsabile dell'installazione e della prova dell'ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest'ultima possa garantire che l'ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza. 3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. 4. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-6-bis

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