Capo I
Art. 6 bis
Procedure di valutazione della conformità degli ascensori
In vigore dal 16 mar 2017
1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte B:
1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V;
2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all'allegato X;
3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all'allegato XII.
b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all'allegato XI:
1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V;
2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all'allegato X;
3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all'allegato XII.
c) la conformità basata sulla verifica dell'unità per ascensori di cui all'allegato VIII;
d) la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull'esame del progetto per ascensori di cui all'allegato XI.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'ascensore e la persona responsabile dell'installazione e della prova dell'ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest'ultima possa garantire che l'ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza.
3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.
4. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-6-bis