Art. 9
Adempimenti dei comuni
In vigore dal 1 gen 2000
1.... il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all', comma 3.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che i comuni medesimi determineranno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-27;158#art-9