Art. 11

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gen 2006
1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-27;158#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 11 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.) — Testo vigente | Portale Normativo