Art. 10

Riscossione della tariffa

In vigore dal 19 giu 1999
1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-27;158#art-10

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