Art. 4

Articolazione della tariffa

In vigore dal 19 giu 1999
1. La tariffa, determinata ai sensi dell', è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-27;158#art-4

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