Art. 1

Metodo normalizzato

In vigore dal 19 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento; Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari; Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo; Considerato, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998; Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente regolamento: . Metodo normalizzato 1. È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-27;158#art-1

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