Capo I
Art. 4
Quadro riassuntivo
In vigore dal 6 gen 1999
1. A cura del presidente è predisposto il quadro riassuntivo provvisorio, ai fini della stima del fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo.
2. Il quadro riassuntivo, insieme ad una relazione illustrativa, è sottoposto entro il 10 aprile alla commissione, che l'approva e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-4