Capo I
Art. 7
Avanzo di amministrazione
In vigore dal 6 gen 1999
1. Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta dell'entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello cui il preventivo si riferisce.
2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.
3. Nella tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.
Di detti stanziamenti la commissione non può disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-7