Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 6 gen 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge, ed in particolare l', comma 5; Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la commissione di cui all' della citata legge n. 146 del 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento: a) l'espressione "commissione" indica la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero; b) l'espressione "presidente" indica il presidente della commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-1

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