Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 gen 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge, ed in particolare l', comma 5;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la commissione di cui all' della citata legge n. 146 del 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) l'espressione "commissione" indica la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero;
b) l'espressione "presidente" indica il presidente della commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-1