Art. 4 · Quadro riassuntivo
Capo I

Art. 4

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Quadro riassuntivo

In vigore dal 6 gen 1999
1. A cura del presidente è predisposto il quadro riassuntivo provvisorio, ai fini della stima del fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo. 2. Il quadro riassuntivo, insieme ad una relazione illustrativa, è sottoposto entro il 10 aprile alla commissione, che l'approva e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-4