Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 6
Sostituzioni
In vigore dal 15 gen 1999
1. Alle sostituzioni dei professionisti incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo ai sensi del presente Accordo si assentino dal servizio, l'Azienda provvede assegnando incarichi di sostituzione secondo l'ordine delle graduatorie annuali di cui all' con priorità per i professionisti residenti
nell'ambito della Regione
2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il professionista che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro del titolare.
3. Al sostituto, spetta il trattamento economico di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-6