Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 15 gen 1999
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 DICHIARAZIONE PRELIMINARE 1. Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere così come definite dagli del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle rela- tive competenze professionali. 2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilità e la necessità che sia ampiamente promossa la partecipazione delle categorie alle attività dei servizi sul territorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di più alti e qualificati livelli sanitari nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini. 3. Le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza sanitaria con provvedimenti volti a conseguire: - l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualità ai reali bisogni dei cittadini; - l'adeguamento tecnologico e dei servizi delle strutture poliambulatoriali; - il coinvolgimento di ognuna della categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualità dei servizi. (Campo di applicazione) 1. Il presente Accordo regola in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell', comma 8, del D.L.vo 502/92 come modificato dal D.L.vo 517/93, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e continuativo, già instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gli Psicologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali sono confermati gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall' del D.P.R. 262/92 per i Biologi, dall' del D.P.R. 255/88 per i Chimici, dall' del D.P.R. 261/92 per gli Psicologi. 2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa Azienda o per conto di più Aziende Sanitarie. 3. Ai professionisti di cui al presente Accordo è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici; gli stessi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondo criteri dipartimentali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-1

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